la S.C. ha conclamato e chiarito, contrariamente ad orientamenti testardi dei funzionari Inps sprovvisti di una base logica giuridca il seguente principio di diritto . . " Il principio da affermare è il seguente: quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va considerato “non soggetto” a fallimento e pertanto opera l'art. 2 comma 5 della Legge n. 297.1982, a sensi del quale il lavoratore può conseguire le prestazioni del fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso." Ancora una volta il tentativo di accanirsi contro utenti che agiscono per ottenere un diritto sacrosanto da parte di Strutture pubbliche dello Stato è non solo immotivato ma anche illegittimo. Il Funzionario Pubblico dovrebbe applicare la legge in modo armonico e semplice senza diventare un ostacolo insormontabile ai diritti e cagionare con la propria incapacità di comprendere la norma un contenzioso dispendioso all'utente .