E’ respinto l’appello e, pertanto, riceve conferma la sentenza impugnata, che ha condannato l’INPS a corrispondere al cittadino straniero i ratei arretrati dell’assegno mensile d’invalidità civile, maturati nel corso del periodo limitatamente al quale egli era in possesso dell’ordinario permesso di soggiorno. Fermo restando che la norma invocata dall’INPS è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 187/2010 e, pertanto, non più applicabile a far data dal 4 giugno 2010, comunque l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 non avrebbe potuto avere sorte diversa per manifesto contrasto con il Regolamento comunitario CE n. 859/2003. Tale Regolamento non prevede, dunque, che lo straniero sia stabilmente residente in uno Stato dell’Unione e quindi in possesso di un documento che in Italia è denominato carta di soggiorno, ma soltanto che si trovi in una situazione di “soggiorno legale” nel medesimo Stato, situazione che è certamente attestata dal possesso del permesso di soggiorno, rilasciato solo agli stranieri che si trovino a titolo legittimo nel territorio dello Stato italiano.