Il diritto non è subordinato al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 4110/2012 depositata il 14 marzo scorso,
Avv. Michele Miccoli
di Taranto, TA
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ha accolto il ricorso presentato da un cittadina extracomunitaria, poi divenuta italiana, cui la Corte di Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto all?ottenimento dell?assegno di invalidità civile di cui all?art. 13 della legge n. 188/71 solo per il periodo successivo alla data in cui la medesima aveva acquisito la cittadinanza italiana, negandolo per il periodo precedente, sebbene la medesima era coniugata con un cittadino italiano e pertanto titolare di permesso di soggiorno. Accogliendo il ricorso, la Corte di Cassazione ha rilevato la manifesta infondatezza della pretesa dell?INPS di richiedere il requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione introdotta dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000. La Corte di Cassazione ha infatti fatto riferimento al consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha giudicato in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. la citata norma contenuta nella legge finanziaria 2001. La Corte di Cassazione ha dunque ripercorso i tratti salienti di tale giurisprudenza, con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare, quanto ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, l'attribuzione di prestazioni assistenziali che costituiscono diritti soggettivi, al possesso di un titolo di legittimazione come il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti che richiede, tra l'altro, la titolarità di un reddito in un determinato ammontare ed il regolare soggiorno nello Stato da un certo numero di anni. Ugualmente, il giudice delle leggi ha sottolineato come le prestazioni di assistenza sociale destinate alle personale disabili rientrino nella tutela del diritto alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte dalla disabilità; diritto alla salute che, in quanto diritto fondamentale, deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, con questo vietandosi ogni forma di discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Questo tanto più dopo la ratifica ed entrata in vigore nel nostro paese della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che fa espressamente riferimento al principio di non discriminazione. Ugualmente, si tratta di prestazioni volte ad assicurare alle persone un sostentamento minimo, ovverosia ad assicurarne quanto minimamente necessario per la sopravvivenza e dunque non potendosi ammettere per esse una distinzione fondata sulla nazionalità, che finirebbe per contrastare con il principio di non discriminazione di cui all?art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell?Uomo (Corte Cost., sentenze n. 306/2008, 11/2009, ordinanza n. 285/2009, sentenza n. 187/2010).
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