Nella superiore sentenza, la Corte di cassazione statuisce sui termini prescrizionali in materia di indennità di maternità. Ovviamente il principio di diritto statuito dalla Corte trova applicazione anche nell'esercizio degli altri diritti previdenziali ed assistenziali. Il Giudice di legittimità, infatti, afferma che in materia di previdenza ed assistenza , la prescrizione viene sospesa sia per il tempo occorrente per la formazione del silenzio rifiuto che per il tempo occorrente per la formazione del silenzio rigetto, a seguito di ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo sospende, pertanto, il termine prescrizionale annuale per ottenere le prestazioni temporanee.