massima: Occorre osservare che le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, ivi comprese dunque le prestazioni costituite dal “premio di maritaggio”, rientrano nella materia dei servizi sociali (art. 128 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Ebbene, costituisce principio generale in materia di interventi e servizi sociali quello secondo cui la Repubblica (e dunque gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze) promuove interventi per garantire la non discriminazione (cfr. art. 1, co. 1, legge 8 novembre 2000, n. 328), compresa quella fondata su distinzioni religiose, e dunque deve agire, come imposto dalla Carta fondamentale, nell’osservanza del principio di eguaglianza di tutti i cittadini. Resta, perciò, escluso che l’amministrazione potesse legittimamente stanziare risorse pubbliche per l’integrazione di un premio da assegnare esclusivamente in favore di cittadini di religione cattolica, né un negozio giuridico privato sarebbe stato idoneo a vincolarla in tal senso.