Scioglimento del cumulo giuridico delle pene ed esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge 'svuotacarceri'
Trib. Sorveglianza Torino, ud. 19.03.13 (dep. 20.03.13), Pres. Velludo, Est. Fiorentin, ric. Nevzadi
Avv. Giuseppe Tricarico
di Parma, PR
Letto 1821 volte dal 21/04/2013
All'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio, introdotto dalla L. 199/2010 (c.d. "legge svuota-carceri"), è applicabile il meccanismo dello "scioglimento del cumulo giuridico delle pene", e, conseguentemente, è possibile applicare la detta misura al condannato che - pur avendo commesso taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis, L. n. 354/75 - abbia già scontato, al momento della presentazione dell'istanza, la pena riferibile alla condanna per il reato "ostativo" e si trovi in espiazione di una pena, o di una quota-parte di pena, riferibile a ipotesi delittuose "non ostative" alla concessione del beneficio richiesto.
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