E' ammesso il ricorso per Cassazione della sentenza di patteggiamento, nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, sia in ordine alla legalità della somma liquidata, sia in merito alla alla sussistenza di una corretta motivazione sul punto, essendo irrilevante che su tale richiesta nulla sia stato eccepito durante l'udienza di discussione. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione Penale, con la sentenza 7 novembre 2011, n. 40288.