Pena patteggiata con condanna alle spese? Si può ricorrere per cassazione
Cassazione penale , SS.UU. sentenza 07.11.2011 n° 40288
Avv. Milena Patania
di Catania, CT
Letto 734 volte dal 16/01/2012
E' ammesso il ricorso per Cassazione della sentenza di patteggiamento, nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, sia in ordine alla legalità della somma liquidata, sia in merito alla alla sussistenza di una corretta motivazione sul punto, essendo irrilevante che su tale richiesta nulla sia stato eccepito durante l'udienza di discussione. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione Penale, con la sentenza 7 novembre 2011, n. 40288.
Secondo un primo orientamento l'accordo fra il pubblico ministero e l'imputato, in quanto pertinente esclusivamente agli aspetti penalistici e sanzionatori, non si estende a quelli strettamente inerenti la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, la cui entità non è, pertanto, ricompresa nell'accordo processuale. "Posto, dunque, che la domanda della parte civile di essere sollevata dalle spese processuali è strutturalmente estranea all'accordo intercorrente tra pubblico ministero e imputato sulla pena da applicare in relazione ad una determinata fattispecie criminosa e che su tale domanda il giudice ha il dovere di decidere con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di condanna, è indubbio che su tale capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a dedurre, mediante il ricorso per cassazione, le normali censure che attengono alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spese, la loro documentazione e congruità".
Una diversa impostazione, al contrario, evidenzia che la pronuncia sulle statuizioni contenute nella sentenza di patteggiamento in favore della parte civile, essendo necessariamente oggetto di rappresentazione ed accettazione da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza di applicazione della pena o vi abbia aderito, viene a far parte, pur se non espressamente, di un atto plurilaterale. "Dalla riconducibilità della liquidazione degli esborsi sostenuti dalla parte civile all'ambito dell'accordo delle parti derivano, quale logiche conseguenze, l'applicazione anche agli stessi del principio dell'intangibilità dell'accordo e l'inammissibilità delle censure mosse, mediante il ricorso per cassazione, dall'imputato che nulla aveva eccepito in sede di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso per cassazione sulla parte relativa alla liquidazione delle spese non è ammissibile, dovendo l’imputato sollevare specifica eccezione sui contenuti della nota spese nel corso dell’udienza prima che venga formalizzato al giudice l’accordo sull’applicazione della pena".
Le Sezioni Unite aderiscono al primo di detti orientamenti, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) innanzitutto il tenore testuale del comma 2 del novellato art. 444 c.p.p. rende evidente che il danneggiato è escluso dalla partecipazione all'accordo che intercorre fra imputato e pubblico ministero, pur avendo lo ius loquendi sulle questioni che formano oggetto della valutazione del giudice; b) secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 444 c.p.p., se il giudice accoglie la richiesta di patteggiamento, e vi è stata costituzione di parte civile, ovvero se il danneggiato si è costituito nel giudizio penale tramite il suo procuratore speciale per chiedere il risarcimento del danno procuratogli dall’imputato, «il giudice non decide sulla relativa domanda», cioè non può procedere ad accertare e liquidare il danno. In altre parole, il patteggiamento blocca la liquidazione del danno. Al giudice, invece, non è preclusa la possibilità di liquidare le spese sostenute dalla parte civile.
Secondo il giudice nomofilattico considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, è indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione.
Ovviamente il giudice deve fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense, al fine di consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa.
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