La Cassazione ha sancito che l’incomprensione del provvedimento giudiziario deve essere presa in considerazione dal giudice per verificare se, effettivamente e nel caso specifico, la difficoltà di lettura del testo scritto violi o meno i diritti difensivi dell’imputato nel caso di sentenza redatto a mano con grafia di difficile, se non addirittura impossibile, lettura, impedendo quindi al diretto interessato di conoscere le ragioni poste a sostegno della motivazione.