Con la sentenza 12-16 dicembre 2011, n. 331 la Corte Costituzionale ritorna sul portato dell’art. 275 comma 3 c.p.p., dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4bis, Dlgs. n. 286/1998, aggiunto dall’art. 1 comma 26 lettera f) Legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. L’art. 275 comma 2 c.p.p. prevede, in ossequio ai principi di uguaglianza, responsabilità penale personale, offensività, proporzionalità e finalità rieducativa delle pene, che ogni misura [cautelare] deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Ai sensi del successivo comma 3, poi, a misura coercitiva della custodia in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Spetta, pertanto, al giudice valutare caso per caso quale sia la risposta sanzionatoria più opportuna, fermi restando, ovviamente, i presupposti di carattere generale di cui all’art. 273 c.p.p. e le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p..