Con la sentenza n.1065 del 18 gennaio 2011 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che per il gratuito patrocinio prestato dal professionista nell’ambito del procedimento penale, non si applica il dimezzamento dell’importo per l’onorario previsto dall’art. 130 del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), giacché tale norma disciplina unicamente il Patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e amministrativi. Deve invece trovare applicazione la disposizione dettata dall’art. 82 dello stesso T.U., di modo che l’onorario e le spese spettanti al difensore vengano liquidati dall’Autorità Giudiziaria con riferimento alla tariffa professionale nei limiti dei valori medi vigenti.