L’adozione di un erroneo provvedimento di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena inflitta qualora si sia pervenuti ad una sentenza di condanna: con la conseguenza che il riconoscimento dell’errore al momento della chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, impone al giudice di riconoscere all’imputato la riduzione di un terzo della pena da irrogare, ferma restando, però, la utilizzabilità delle prove assunte, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel corso del già svoltosi giudizio ordinario.