Con la sentenza 7 marzo 2011, n. 8820 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato la controversia relativa all’eventuale opportunità di esaminare nuovamente i testimoni nell’ipotesi di mutamento della composizione iniziale del collegio dei giudicanti. Con questa massima la Suprema Corte ribadisce il principio che non sussiste nullità della sentenza nel caso in cui le prove acquisite da un collegio di giudici, saranno poi esaminate da un collegio diversamente formato rispetto a quello presente durante l’istruzione probatoria, se le parti presenti non abbiano espressamente chiesto la rinnovazione dell’istruzione probatoria in quanto si ritiene che “esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, agli atti suddetti “ (Cass. n. 35975 del 16 maggio-19 settembre 2008).