“Se c’è contrasto fra dispositivo e motivazione sul punto delle spese processuali prevale senz’altro la seconda in quanto il primo esprime in forma riassuntiva la decisione. Ciò perché il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, il contrasto tra motivazione e dispositivo, nel quale le spese processuali di secondo grado sono integralmente compensate tra le parti, non può che essere sciolto nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo”.