Non può disporsi la riduzione di un’ipoteca legale o giudiziale con un provvedimento cautelare all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. Infatti l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. non può ritenersi un provvedimento di natura definitiva: anche se l’introduzione del giudizio di merito dopo quella cautelare non è più obbligatoria, ciascuna parte conserva la facoltà di effettuarla, ed all’esito del giudizio di merito il provvedimento interinale anticipatorio potrebbe non essere confermato.