Ai fini della determinazione del luogo di residenza ove effettuare la notificazione di un atto, occorre considerare la residenza effettiva del destinatario dell'atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo. Ed infatti, esse possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio. In tal senso, si precisa anche che l'ordine dei luoghi di notificazione indicati dall'art. 139, comma 1 e 6, c.p.c., ove non è possibile effettuare una notificazione in mani proprie in base all'art. 138 c.p.c., è in successione preferenziale, con la conseguenza che solo se la residenza ed il domicilio del destinatario dell'atto sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; viceversa, se i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.