La Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall'art. 136, comma 3, c.p.c.