Posta elettronica certificata: quale rilevanza nel processo civile? Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 233 volte dal 17/04/2013
La Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall'art. 136, comma 3, c.p.c.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752
(Presidente Goldoni – Relatore Proto)
Considerato
Che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., all'avvocato del ricorrente;
che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell'art. 136 comma 3 c.p.c.;
che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.
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