Cass. civ. Sez. Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista medesimo. L'esposto principio trova applicazione non solo nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizionea decreto ingiuntivo, ma anche quando questo tragga origine da un'azione di accertamento negativo. L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, invero, grava sempre sul soggetto che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, seppure convenuto in un giudizio di accertamento negativo. FONTIII, 31/10/2013, n. 24568