Si ha opposizione all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21793). A norma del primo comma dell'art. 615 citato l'opposizione in tal caso va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 c.p.c. per le cause di opposizione all'esecuzione da intendersi come il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'art. 480 comma 3, c.p.c., secondo il quale, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso è notificato.