Con la pronuncia n. 26252/2013 la Cassazione ha avuto modo di confermare la portata dell'art. 645 c.p.c. nel senso di una sua applicabilità anche al grado di appello. Al riguardo sembra opportuno ricordare come il secondo comma di tale previsione, in passato, prevedesse che “In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” e che, per lungo tempo tale disposizione aveva dato origine ad un’interpretazione, cristallizzatasi in modo assai radicato nella coscienza degli operatori, tale per cui ove l'opponente si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione risultava automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario.