Corte di Cassazione, 29 agosto 2011 n. 17733 La notificazione a mezzo posta deve ritenersi validamente effettuata, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3, anche qualora il piego contenente l'atto oggetto della notificazione sia consegnato, nell'assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone indicate nel comma secondo dei suddetto articolo, al custode del fabbricato. Infatti, poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, deve presumersi, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le mansioni del custode rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano nel fabbricato custodito.