Segnalo questa interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli che affronta la questione del rapporto tra il D.Lgs 28/10 (mediaconciliazione), il procedimento dinanzi al giudice di pace e l'art. 322 c.p.c. In particolare viene affrontata la questione dell'eccezione preliminare di improcedibilità, sollevata dalla parte convenuta, in riferimento al mancato esperimento della media-conciliazione obbligatoria ex D.Lgs 28/10. Con articolata motivazione il giudice di pace ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, sottolineando tra le altre cose la finalità deflattiva del giudice di pace sia in fase guidiziale (art. 320 c.p.c.) che stragiudiziale (meccanismo azionabile ex art. 322 c.p.c.). Pertanto, conclude il G.d.P., sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo proprio un istituto - quello del giudice di pace - che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità conciliativa.