Poiché la regola di competenza, una volta proposta l’opposizione non può mutare e l’esercizio dell’azione con il rito monitorio è, d’altro canto, una facoltà dell’avvocato alternativa a quella di introduzione della domanda ex art. 14, se l’avvocato non chiede il decreto ingiuntivo ed agisce con il ricorso ex art. 702-bis, direttamente utilizzando uno dei criteri di competenza di cui al comma 1 ed al comma 3 dell’art. 137 (non quello di cui al secondo comma, che coincide con quello di cui dell’art. 14, comma 2), l’azione resta comunque regolata dal rito sommario speciale di cui all’art. 14, salvo appunto che per il profilo di competenza.