La ricevuta d’invio delle Poste prova la ricezione e va contestata specificatamente Cass. Civ., sez. III, 20 giungo 2011, n. 13488
Cass. Civ., sez. III, 20 giungo 2011, n. 13488
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 896 volte dal 05/07/2011
La produzione in giudizio del telegramma o della lettera raccomandata con relativa ricevuta di spedizione dall’ufficio postale, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione e da essa, pertanto, consegue la presunzione della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. da parte del destinatario. Detta presunzione, tuttavia, non è assoluta. Il destinatario, infatti, può contestare in giudizio il ricevimento dell’atto. La contestazione, tuttavia, non può essere generica, dovendo invece, stante l’onere della prova gravante sul destinatario dell’atto, essere specifica e sorretta da elementi di prova.
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