La produzione in giudizio del telegramma o della lettera raccomandata con relativa ricevuta di spedizione dall’ufficio postale, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione e da essa, pertanto, consegue la presunzione della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. da parte del destinatario. Detta presunzione, tuttavia, non è assoluta. Il destinatario, infatti, può contestare in giudizio il ricevimento dell’atto. La contestazione, tuttavia, non può essere generica, dovendo invece, stante l’onere della prova gravante sul destinatario dell’atto, essere specifica e sorretta da elementi di prova.