In tema di interruzione del processo civile, la dichiarazione dell'evento interruttivo è validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall'evento stesso al difensore della controparte, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e dell'art. 170 c.p.c., e in tal caso il termine per la riassunzione decorre dalla data della conoscenza dell'evento interruttivo e non da quella della formale dichiarazion