Proprio la pronuncia da ultimo citata lumeggia, ad avviso del Collegio, l'addentellato normativo che rappresenta il vero “faro” che il Giudice deve seguire, laddove si trovi a dover scegliere quale, tra le misure dell'interdizione e dell'amministratore di sostegno, applicare al caso concreto: esso va individuato nel disposto dell'art. 410, commi 1 e 2, c.c., i quali, dettati con esclusivo riferimento all'amministrazione di sostegno: i) impongono all'amministratore, da un lato, di “tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”; ii) dall'altro, gli impongono di “tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso”; ii) predispongono, infine, un sistema di attivazione del contraddittorio tra i soggetti dell'amministrazione (beneficiario e amministratore) al cospetto Giudice tutelare, soggetto istituzionalmente preposto a sovrintendere alla procedura.