In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia stata integralmente respinta l'opposizione proposta avverso il provvedimento non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo sul quale fondare l'esecuzione non è la predetta pronuncia, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà, pertanto, è collegata alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo. La sentenza, invece, costituisce titolo esecutivo soltanto per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute.