E’ quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Civili con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864. Aderendo alla tesi restrittiva la Sezioni Unite hanno dato una svolta interpretativa ad un contrastato orientamento Giurisprudenziale sviluppatosi negli anni. Con l’ordinanza interlocutoria, la terza sezione civile della Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell’appellante, in caso di notificazione a più parti, ai sensi de combinato disposto degli artt.  347[1] e 165 c.p.c.[2 vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale l’appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero dall’ultima Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718), il quale faceva leva su una interpretazione più aperta dell’art. 165 c.p.c., il termine di costituzione dell’attore doveva decorrere dall’ultima delle notifiche. A tale impostazione ne è seguita una contraria più restrittiva, secondo la quale il termine di costituzione dell’attore doveva decorrere, in caso di molteplici notificazioni dell’atto di citazione, dalla prima di queste.