" Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (di seguito, Codice deontologico), predisposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante della privacy in data 16 novembre 2004 ai sensi degli artt. 12 e 117 del d.lgs. n. 196/2003, con il quale sono state individuate le finalità e le condizioni alle quali il trattamento dei dati registrati nelle centrali rischi può essere considerato lecito, prevede, all'art. 4, comma 7º, che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, in occasione della prima segnalazione l'intermediario deve avvertire l'interessato, anche unitamente all'invio di altri solleciti o di altre comunicazioni, "dell'imminente registrazione " di tale informazione;