Il termine di costituzione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo
Cass. Civ., Sez. III, (Ord.) 22/03/2011 n. 6514
Avv. Pietro Scoglio
di Barcellona Pozzo di Gotto, ME
Letto 1251 volte dal 25/03/2011
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria indicata a margine, ha rimesso in discussione l’automatico dimezzamento del termine di costituzione per l’opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo già stabilito nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 19246 del 2010.- La Corte ha evidenziato che tale ultima soluzione determina, in via meramente interpretativa, un aggravamento della posizione di una sola delle parti del giudizio nell’esercizio del diritto di difesa non previsto dalla legge, il tutto in un procedimento che vede già il convenuto opponente in una posizione di svantaggio rispetto all’attore-opposto. Inoltre per gli effetti sui procedimenti in corso che il nuovo principio di diritto determina, nell’ordinanza si ritiene necessaria una seria riflessione sul problema dell’efficacia nel tempo delle regole giurisprudenziali, specie se processuali. Proprio per queste ragioni la Corte ha ritenuto di sottoporre la problematica alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza.
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