Il rimborso delle spese generali spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione “ex lege”, dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del 10%, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 2170 depositata lo scorso 31 gennaio 2011. Nella fase esecutiva, quindi, la relativa voce può esere legittimamente inserita dal professionista anche se sia stata omessa nel dispositivo della sentenza.