La giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. 11087/2010) ha ribadito l’assunto che il preavviso di fermo vale come comunicazione ultima del procedimento di riscossione ; a seguire tesi contrarie, si arriverebbe alla illogica conclusione che l’opponente dovrebbe attendere il decorso dei venti giorni per impugnare il fermo in sede esecutiva, con aggravi di spese prive o con danni eventuali Conformemente a tale giurisprudenza "In attesa del giudizio di merito è AMMISSIBILE la sospensione del preavviso di fermo amministrativo del veicolo che è stato disposto dal concessionario della riscossione a tutela di crediti relativi a sanzioni "