Il Giudice che disattende il proprio dovere di tempestivo deposito della sentenza, dando luogo ad un’irragionevole durata del processo, non può richiamare a propria discolpa la disorganizzazione e le disfunzioni dell’ufficio giudiziario. Invero, pur nelle disfunzioni dell’Ufficio giudiziario, il Giudice è comunque tenuto ad adottare adeguate cautele che gli consentano di avere contezza dei fascicoli assegnatigli e che deve portare a decisione, non potendo egli affidare il reperimento di detti fascicoli alle sollecitazioni e alla collaborazione dei difensori delle parti. In altri termini, non è ammissibile che il Giudice che ha trattenuto una causa in decisione e che deve quindi redigere la relativa sentenza entro un termine “ragionevole” si disinteressi del tutto del reperimento del relativo fascicolo per anni, limitandosi ad attendere o le sollecitazioni e la collaborazione dei difensori delle parti ovvero il casuale rinvenimento dell’incarto in cancelleria.