Un’associazione professionale conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, una propria cliente, affinchè venisse condannata al pagamento in proprio favore della somma a titolo di compenso per un’attività di consulenza legale e tributaria. Nel ricorso veniva evidenziato come la competenza del Tribunale di Verona a giudicare della controversia derivava da una clausola specificamente approvata per iscritto dalla resistente. Si costituiva in giudizio, alla prima udienza, la convenuta eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Verona. Ciò in quanto la clausola derogativa del foro del consumatore contenuta nel contratto concluso tra le parti doveva presumersi vessatoria ed era onere del professionista dimostrare che era stata preceduta da idonea trattativa individuale.