Se l’avvocato modifica l’originaria domanda giudiziale senza aver previamente informato i propri clienti, sarà responsabile di violazione degli obblighi informativi. Così si è pronunciato il Tribunale di Verona, Sezione III Civile, nella sentenza 4 luglio 2014. Nella vicenda in oggetto, gli attori, revocato il mandato all’originario difensore, lo avevano poi conferito ai due avvocati odierni con