Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, in termini definitivi ed appaganti, che, nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione, il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento dallo stesso impugnabile nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi (confr. Cass. civ. 8 aprile 2003, n. 5510). E invero, il fatto che il debitore abbia il potere di contestare l'ammontare del credito azionato nei suoi confronti, non significa che, ove non lo faccia, il giudice dell'esecuzione debba limitarsi ad assumere il credito esposto dalla parte istante nel precetto o nella istanza di assegnazione, senza poter verificare la corrispondenza della sua liquidazione al titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione delle spese di precetto. Nè si vedono le ragioni per le quali l'ufficio, in mancanza di rilievi dell'esecutato, debba astenersi da qualsivoglia controllo su queste ultime.