La Terza Sezione della Corte d'Appello Civile di Genova nell'ordinanza 17/7/2012, di seguito allegata integralmente, ha rigettato le istanze istruttorie proposte da parte appellante e non ammesse nell'ambito del giudizio di primo grado . Tali istanze erano state sì formulate da parte appellante anche in atto di citazione in appello ma le medesime non erano state reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel precedente grado di giudizio.