Sussiste il potere del Giudice Amministrativo di conoscere delle impugnative di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istruttoria amministrativa e sull'atto di concessione degli aiuti prima della loro liquidazione. In tela di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori rimane ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incentivi economici.