Nell’ambito del nuovo processo amministrativo telematico in vigore dal 1° gennaio 2017, deve ritenersi che la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non diano luogo ad inesistenza, abnormità o nullità degli atti stessi, ma solo ad una situazione di irregolarità