Sulle conseguenze della mancanza della firma digitale atti depositati successivamente all'entrata in vigore del PAT
Consiglio di Stato, sez. IV, n° 1541 del 04.04.2017
Avv. Mariangela Cianci
di Nola, NA
Letto 135 volte dal 19/04/2017
Nell’ambito del nuovo processo amministrativo telematico in vigore dal 1° gennaio 2017, deve ritenersi che la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non diano luogo ad inesistenza, abnormità o nullità degli atti stessi, ma solo ad una situazione di irregolarità
CONDIVIDI
Commenta questo documento
Filtra per
Altri 11 articoli dell'avvocato
Mariangela Cianci
-
I limiti dimensionali dei ricorsi innanzi ai Giudici amministrativi
Letto 168 volte dal 23/06/2017
-
Procura alle liti nel PAT
Letto 531 volte dal 08/05/2017
-
Il processo telematico che stenta ad abbandonare il cartaceo
Letto 139 volte dal 19/04/2017
-
Sulla legittimità del bando che affida il servizio giuridico-legale al prezzo più basso
Letto 171 volte dal 07/06/2017
-
L'operatività del meccanismo di "self cleaning" nelle gare di appalto
Letto 336 volte dal 16/05/2017