Il Tar Palermitano, con la sentenza in esame, sposa la tesi innovativa sull'introduzione del danno da ritardo puro da parte dell'art. 2 bis della L. n. 241/90. Secondo il Collegio, sembrerebbe che da detta norma, da leggersi in coordinamento con l'art 133 del codice del processo amministrativo e con il comma 4 art. 30 del c.p.a., emerga un cambiamento di impostazione da parte del legislatore , in quanto non sarebbe più necessaria l'indagine circa l'effettiva spettanza del bene della vita o dell'utilità finale cui il ricorrente aspira, dovendo il giudice solo accertare l'illegittimità del ritardo nel provvedere e il suo carattere pregiudizievole, stante la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo del ricorrente. Il Collegio, dunque ritiene che un danno da mero ritardo possa comunque essere risarcito indipendentemente dalla prova del danno, purchè si dimostri la colpa o il dolo dell'amministrazione. Ciò sulla base di una prima riflessione in ordine alla portata innovativa della modifica delle legge n. 241/90 che rimarrebbe del tutto priva di senso se non venisse attuata attraverso il riconoscimento in favore del privato, del diritto al risarcimento per la violazione del termine procedimentale da parte dell'Amministrazione.