I termini previsti dall'art. 73 cpa. sono posti a presidio del corretto svolgimento del contraddittorio e del lavoro ordinato del giudice. La loro violazione comporta l'inutilizzabilità degli atti e dei documenti depositati tardivamente. Il loro decorso non può aver riferimento dalla data di udienza originaria se è stata rinviata. I termini vanno calcolati a ritroso dalla data della nuova udienza.