Il Giudice di Pace di Catanzaro con ordinanza di rinvio del 1 settembre 2011 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotto il procedimento obbligatorio di mediazione in materia civile e commerciale. In particolare il GDP ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del DLgs. 28/2010, in relazione agli artt. 24 e 77 Cost., e dell’art. 16 del DM 180/2010, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. L’ordinanza di rinvio trae origine da una lite tra due legali per la mancata restituzione di due libri concessi in comodato. Il comodante eccepiva in via preliminare la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Successivamente, preso atto della impossibilità di trovare un accordo, la parte attrice sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione all’obbligo della mediazione e al costo legato alla nuova procedura. Secondo il Giudice di Pace: "... non può non convenirsi con l’affermazione secondo cui il nostro sistema non può subordinare l’accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro. ... come correttamente rilevato dalla parte attrice, nel caso di specie, l’imposizione del pagamento di una somma di denaro per l’esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell’art. 5 d.Lgs. 28/10 e art. 16 D.M. 180/10, si pone in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità, in quanto: a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto né al tributo giudiziario, né alla cauzione; b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità; c) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata; d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi “razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche". Quello del Giudice di Pace di Catanzaro non è altro che l’ennesimo rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, dopo il Tribunale di Palermo e il GdP di Parma. Sospeso così il giudizio di merito, non resta che attendere la decisione della Consulta.