Con la decisione in discorso, la Corte di cassazione ha stabilito che, in ipotesi di compensazione, non spetta il rimborso di spese processuali maturate dopo la sentenza di condanna, poichè nella compensazione delle spese sono da comprendere anche le voci che vengano eventualmente a maturare dopo la sentenza stessa. Ha, inoltre, ribadito il principio più volte affermato secondo cui la sentenza non costituisce titolo esecutivo quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, spese che non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco. Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione contenuta nella sentenza - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali, primo fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso.