La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12461/2011 ha stabilito che il giudice di merito che liquida la parcella di un legale non ha il potere di effettuare riduzioni "sommarie" in presenza di una nota spese dettagliata presentata dallo stesso professionista, avendo quindi l'obbligo di motivare in modo puntuale le voci dell'onorario che intende decurtare o cancellare. Nel caso specifico un avvocato aveva presentato una nota spese corretta ed estremamente dettagliata al giudice di merito che arbitrariamente ne aveva ridotto l'importo senza addurre valida motivazione; i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che tale comportamento non sia legittimo perché in questo modo si rimette la quantificazione della somma complessiva di diritti e onorari a personalistiche considerazioni.