In merito alla responsabilità disciplinare degli avvocati, la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale rappresenta illecito, in base all'art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933, giacché l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, sancita dall'art. 2 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, non impedisce all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, allorché non risulti conforme a correttezza.