Onorario dell’avvocato: non si può ridurre perchè manca il parere dell'Ordine
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Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 21.10.2011 n° 21934.
Il Giudice non può ridurre l’onorario dell’avvocato ai minimi tariffari solo per l’omessa allegazione del parere del Consiglio dell’ordine professionale di appartenenza.
Il caso riguardava un avvocato i cui compensi erano stati diminuiti dal Tribunale, calcolati in base ai minimi tariffari, a causa della mancata allegazione agli atti del parere dell’Ordine professionale competente.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21 ottobre 2011, n. 21934.
Il Giudice non può ridurre l’onorario dell’avvocato ai minimi tariffari solo per l’omessa allegazione del parere del Consiglio dell’ordine professionale di appartenenza.
Il caso riguardava un avvocato i cui compensi erano stati diminuiti dal Tribunale, calcolati in base ai minimi tariffari, a causa della mancata allegazione agli atti del parere dell’Ordine professionale competente.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21 ottobre 2011, n. 21934.
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- Onorario dell’avvocato: non si può ridurre perchè manca il parere dell'Ordine
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 21.10.2011 n° 21934.
Il Giudice non può ridurre l’onorario dell’avvocato ai minimi tariffari solo per l’omessa allegazione del parere del Consiglio dell’ordine professionale di appartenenza.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21 ottobre 2011, n. 21934.
Il caso riguardava un avvocato i cui compensi erano stati diminuiti dal Tribunale, calcolati in base ai minimi tariffari, a causa della mancata allegazione agli atti del parere dell’Ordine professionale competente.
Avverso tale decisione, confermata anche dalla Corte d’Appello di Catania, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, articolato su quattro motivi.
In particolare, manifestamente fondato è il terzo motivo di censura, con il quale è stato dedotto che il giudice del merito, condividendo la pronuncia del Tribunale, ha disposto la liquidazione in base ai minimi tariffari in quanto, ai sensi dell'art. 2233 c.c.,il compenso è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale cui il professionista appartiene “… se non può essere determinato secondo le tariffe”.
Inoltre, dopo aver precisato che la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata secondo le norme trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge o, secondo gli usi vigenti in materia, la Corte subordinava la possibilità di ricorrere alla valutazione equitativa del giudice solo in caso di impossibilità l’applicazione dei suddetti criteri.
Infatti, uniformandosi al preesistente quadro giurisprudenziale, anche sulla scorta di precedenti sentenze (Cassazione n. 1094 del 01/02/2000) “la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità del citato art. 2233 c.c.
In tale ipotesi è, peraltro, illegittima la determinazione del compenso effettuata con valutazione equitativa del giudice in deroga ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l’esercizio di tale potere da parte del giudice, senza che assuma rilievo, al riguardo, la problematica relativa alla lamentata incompatibilità del carattere inderogabile dei minimi tariffari, previsto dalla normativa vigente, con i principi dell’ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza”.
La Suprema Corte ha ribadito che, come nel caso in oggetto, l’omissione da parte del legale del parere dell’organo professionale competente, non configura una situazione di impossibilità di reperimento, in quanto il giudice avrebbe potuto comunque provvedere all’acquisizione del parere d'ufficio.
Non sussistendo quindi tale impossibilità, è illegittima la quantificazione del compenso in base ai minimi tariffari, pertanto la sentenza impugnata è illegittima e va’ cassata in relazione al motivo accolto
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