La parte che nel processo soccombe dovrà pagare anche le consultazioni e la corrispondenza informativa tra il proprio legale e l’avversario. Così i giudici della Suprema Corte, nella sezione terza civile, si sono espressi con la sentenza 20 giugno 2011, n. 13482 con cui è stato respinto il ricorso della parte soccombente che era stata condannata al pagamento delle spese legali. il Tribunale aveva confermato che per l’attività espletata dovesse essere remunerata anche quella successiva all’emanazione della sentenza, così come erano state rimborsate le voci di richiesta e ritiro copia della stessa.