Il giudice non può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite del giudizio senza far riferimento alle particolari e specifiche circostanze della controversia decisa. Il Tribunale si atterrà, nel decidere, al seguente principio di diritto: Le ” gravi ed eccezionali ragioni “, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.