Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v. fra le numerose sentenze, la 8295/2007, la 13085/06, la 8158/03, la 11483/02, la 5005/99, la 10864/98), il giudice che riduce l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo d’indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall’articolo 24 legge 794/42. Il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle richiesta dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24.