Se la determinazione dell’esatto ammontare del credito per prestazioni di patrocinio legale viene rimessa al giudice, la costituzione in mora può aversi unicamente dalla domanda giudiziale: questo rappresenta il dies a quo dal quale decorrono gli interessi legali, e non quindi dalla notifica della parcella al cliente. Questo il dictum della Corte di Cassazione espresso con la sentenza 10 ottobre 2011, n. 20806.