Cass. civ., Sez. Unite, 19 novembre 2012, n. 20219 AVVOCATO - PREVIDENZA SOCIALE L'omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 17 della legge n. 576 del 1980, obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla relativa Cassa, costituisce illecito, anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale, l'obbligo di domandare l'iscrizione a titolo pieno alla Cassa ed il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo.